Impianti termici: informazioni

INIZIATIVA BOLLINO VERDE
CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA SICUREZZA E
IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI 2015
(Ai sensi della nuova Legge Regionale 20 aprile n.19)



… attività del Centro di Ecologia e Climatologia
Il Centro di Ecologia e Climatologia Osservatorio Geofisico Sperimentale (CEC-OGS) collabora con le Amministrazioni Comunali di Macerata e Civitanova Marche per l’attuazione della nuova Legge Regionale del 20 aprile 2015 n°19 per il controllo degli impianti termici ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale.
Le attività del Settore Impianti termici del CEC-OGS sono:
  • GESTIONE DELL’INIZIATIVA BOLLINO VERDE:
    • Distribuzione, per conto degli Enti preposti al controllo (Comuni di Macerata e Civitanova Marche). dei bollini verdi;
    • Ritiro della documentazione da trasmettere obbligatoriamente agli Enti di Controllo preposti: Autocertificazioni, DAM.
  • ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DPR n. 74 del 16/04/2013.:
    CON COMPETENZA TERRITORIALE AI COMUNI DI MACERATA E CIVITANOVA MARCHE RELATIVAMENTE A:
    • Generatori di calore a fiamma aventi potenza termica nominale non inferiore a 10 KW;
    • Impianti a ciclo frigorifero con potenza nominale non inferiore a 12 KW.
  • SPORTELLO INFORMATIVO:
    • ORARIO: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00
    • TELEFONO: +39-0733-279134; +39-0733-279124
    • FAX: +39-0733-279121(attivo tutti i giorni 24 ore su 24 )
    • EMAIL: impiantitermici@geofisico.it
      PEC: centrodiecologia@pec.it
    • SPORTELLO AL PUBBLICO:
      Centro di Ecologia e Climatologia Osservatorio Geofisico Sperimentale S.C.aR.L.
      Viale Indipendenza, 180
      62100 Macerata
DEFINIZIONI:
(da Legge Regionale 20 aprile 2015 – n.19)
  • IMPIANTO TERMICO:

    Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

    L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso cartterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immoliare è maggiore o uguale a 5KW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio delle singole unità immobiliari a uso residenzaile e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad empio sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

    Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o ai fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

  • MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMPIANTO TERMICO:

    operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;

  • MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO:

    interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

  • OCCUPANTE:

    chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

  • RCEE - RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA o rapporto di controllo tecnico:

    rapporto redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall’articolo 8 del d.p.r. 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

  • DAM:

    dichiarazione di avvenuta manutenzione: il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l’avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del segno identificativo di cui all’articolo 11 e non prevede l’esecuzione di un controllo dell’efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l’utente.

  • RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO:

    l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotatidi impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l’amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l’amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall’articolo 6 del d.p.r. 74/2013;

  • TERZO RESPONSABILE DELL'IMP. TERMICO:

    impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

… obblighi del cittadino
  • MANUTENZIONE

    La legge impone al Responsabile dell’impianto termico l’obbligo di:
    • manutenzione e controllo conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, uso e manutenzione dettate dalla ditta installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
    • Controllo di efficienza energetica degli impianti termici.
    Le modalità operative per ottemperare a tali obblighi sono descritte nell’articolo di legge che segue:
  • PERIODICITA' PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

    Periodicità ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74:
    Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici

    1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
    2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
    3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
    4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi nell’apposito allegato DFM (dichiarazione di frequenza di manutenzione)::
      1. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
      2. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

     

    Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

    1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore uguale di 10 KW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore uguale di 12 KW, si effettua un controllo di efficienza energetica (rapporto RCEE) riguardante:
      1. il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
      2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemidi regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati;
      3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
    2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
    3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
      1. all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
      2. nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
      3. nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
    4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
    5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

    Si sottolinea che qualora le informazioni di cui all’articolo 7 commi 1 e 2 non siano disponibili il Responsabile dell’impianto deve farsi PARTE ATTIVA per REPERIRE COPIA DELLE ISTRUZIONI TECNICHE relative allo specifico modello di apparecchio, facendone richiesta alla casa costruttrice tramite il centro assistenza.

    Tabella riepilogativa degli obblighi di Controllo di Efficienza Energetica su imp. Di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore uguale a 10 KW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore uguale di 12 KW

    Tipologia Impianto Alimentazione Potenza termica1 [KW] Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) Rapporto di controllo di efficienza energetica2
    Impiantio con generatore di calore e fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10≤ P < 100 2 Rapporto di tipo I
    P ≥ 100 1
    Generatori alimentati a gas, metano, Gpl 10 < P < 100 4 Rapporto di tipo I
    P≥100 2
    Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 ≤ P < 100 4 Rapporto di tipo 2
    P ≥ 100 2
    Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P ≥12 4 Rapporto di tipo 2
    Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P ≥ 12 2 Rapporto di tipo 2
    Impianti alimentati da teleriscaldamento Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P > 10 4 Rapporto di tipo 3
    Impianti cogenerativi Microgenerazione Pel < 50 4 Rapporto di tipo 4
    Unità cogenerative Pel ≥ 50 2 Rapporto di tipo 4
    P - Potenza termica utile nominale
    Pel - Potenza elettrica nominale
    1 I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
    2 I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e cartterizzati da una numerazione progressiva che si itentifica, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 1° Gennaio 2016, come previsto dall'Art. 7, comma 6.
  • AUTOCERTIFICAZIONE Impianti Termici

    Devono essere obbligatoriamente certificati tutti gli impianti termici per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.

    • IN CHE CONSISTE L’AUTOCERTIFICAZIONE:

      Nella trasmissione al Centro di Ecologia e Climatologia, da parte del manutentore di fiducia, del rapporto di controllo redatto a seguito dell’intervento tecnico di manutenzione e controllo del rendimento di combustione dell’impianto termico, e dotato di Bollino Verde.

    • PERIODICITA’ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE:

      I rapporti di controllo di tutti gli impianti termici per provvedere all’autocertificazione dovranno pervenire al Centro di Ecologia e Climatologia con la cadenza stabilita dal DPR 74/2014. Le frequenze per l’applicazione dei bollini verdi e la trasmissione all’Ente del Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCCE) è riportata nella seguente tabella:

    • APPLICAZIONE DEI BOLLINI E TRASMISSIONE RCEE ALL'ENTE

      IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
      10 KW ≤ Pn < 100 KW
      (combustibile metano o GPL)
      10 KW ≤ Pn < 100 KW
      (combustibile liquido o solido)
      Pn ≥ 100 KW
      (combustibile metano o GPL)
      Pn ≥ 100 KW
      (combustibile liquido o solido)
      RCEE da trasmettere almeno 1 volta ogni 4 anni RCEE da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni RCEE da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni RCEE da trasmettere ogni anno.

      Pu = POTENZA NOMINALE UTILE
      Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE

      IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE*
      • Pompe di calore a compressione azionate da motore endotermico
        Pn ≥ 12 KW
      • Sottostazione impianti teleriscaldamento P > 10 KW
      • Impianti cogenerativi Pel < 50 KW
      • Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica
        Pn ≥ 12 KW
      • Impianti cogenerativi Pel ≥ 50 KW
      Macchine frigorifere e/o pompe di calore diverse dalle precedenti
      12 KW ≤ Pn < 100 KW
      Macchine frigorifere e/o pompe di calore diverse dalle precedenti Pn ≥ 100 KW
      RCEE da trasmettere almeno 1 volta ogni 4 anni RCEE da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni RCEE da trasmettere almeno 1 volta ogni 4 anni RCEE da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni

      *Per tali tipi di impianti la Legge Regionale stabilisce che il primo invio del Rapporto di controllo dell’efficienza energetica deve avvenire entro il 30 giugno 2017

      Il costo del bollino da applicare in relazione alle potenze è il seguente:

    • BOLLINI: POTENZE E TARIFFE

      IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
      BOLLINO VERDE 10 KW ≤ Pn < 100 KW/td> € 14,00
      BOLLINO VERDE 101 KW ≤ Pn < 200 KW € 56,00
      BOLLINO VERDE 201 KW ≤ Pn < 300 KW € 98,00
      BOLLINO VERDE Pn > 300 KW € 140,00

      Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE

      ALTRE TIPOLOGIE D’IMPIANTO
      Macchine frigorifere/pompe di calore 12 KW ≤ Pn < 100 KW € 14,00
      Macchine frigorifere/pompe di calore Pn > 100 KW € 56,00
      Impianti alimentati da teleriscaldamento Pn > 10 KW € 14,00
      Impianti cogenerativi TUTTI € 56,00
    •  

    • COSA COMPORTA NON AUTOCERTIFICARSI

      La mancata autocertificazione nei tempi previsti comporta una verifica da parte degli organi di controllo, con costi a carico dell’utente secondo le tariffe stabilite dalla Legge Regionale 20 Aprile 2015 n.19

      IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
      ISPEZIONE 10 KW ≤ Pn < 35 KW € 80,00
      ISPEZIONE 35 KW ≤ Pn < 116 KW € 110,00
      ISPEZIONE 116 KW ≤ Pn < 350 KW € 180,00
      ISPEZIONE Pn > KW € 250,00

       

      ALTRE TIPOLOGIE D’IMPIANTO
      Macchine frigorifere/pompe di calore 12 KW ≤ Pn < 100 KW € 80,00
      Macchine frigorifere/pompe di calore Pn > 100 KW € 150,00
      Impianti alimentati da teleriscaldamento Pn ≥ 10 KW € 80,00
      Cogenerazione TUTTI € 300,00

      I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore oltre al primo sarà applicata una tariffa supplementare pari a 10% dell’importo dovuto per la pertinente classe di potenza dell’impianto

      Se l’ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo di 30,00 Euro a titolo di rimborso spese per il mancato appuntamento.

      I mancati adempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge sono soggetti alle seguenti sanzioni (http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici/Sanzioni.aspx)

  • VERIFICHE ISPETTIVE C.E.C

    • IN CHE CONSISTE LA VERIFICA DEL CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA

      Le principali finalità del sopralluogo sono quelle di verifica documentale e strumentale.La visita di controllo sarà preannunciata al Responsabile dell’impianto, tramite lettera indirizzata all’utente stesso con il dovuto anticipo. Per qualsiasi ragione esistesse l’impossibilità di ricevere l’ispezione ne andrà fatta comunicazione secondo le modalità riportate nella lettera di avviso.
      Il Responsabile dell’impianto, nel caso in cui non fosse presente all’appuntamento senza averne dato previa comunicazione via fax al Centro di Ecologia, è passibile di rimborso spese per mancata verifica.

    • DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE:
      • La Dichiarazione di Conformità: o Dichiarazione di Rispondenza ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008
      • Il Libretto d’Impianto;
      • Il Libretto di Centrale;
      • Il Libretto d’Uso e Manutenzione della casa costruttrice (per caldaia e bruciatore).
        Nel caso in cui il Responsabile dell’impianto non disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice né del fabbricante del generatore, deve farsi PARTE ATTIVA per REPERIRE COPIA DELLE ISTRUZIONI TECNICHE relative allo specifico modello di apparecchio, facendone richiesta alla casa costruttrice tramite il centro assistenza;
      • Pratica ISPESL /INAIL - Relazione tecnica - Progetto - Certificato Prevenzione Incendi (ove necessario per CENTRALI TERMICHE o BOMBOLONI GPL);
      • Le copie dei Rapporti di controllo attestanti gli interventi periodici di manutenzione dell'impianto e precedenti certificazioni con Bollino Verde

      La mancata visibilità di tale documentazione comporta la negatività del rapporto di verifica con conseguenti provvedimenti da parte dell’Ente preposto (Comune di Macerata, Comune di Civitanova Marche).

    • SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA VERIFICA I TITOLARI DEGLI IMPIANTI TERMICI CHE HANNO REGOLARMENTE PRESENTATO ALL'ORGANO PREPOSTO I MODELLI H, G e F e RELATIVI CONTRIBUTI SECONDO LE PERIODICITA' STABILITE.

… obblighi del manutentore

Le operazioni di controllo e manutenzione possono essere effettuate esclusivamente da ditte abilitate (DPR n.74/2013).

  • COMPITO DEL MANUTENTORE

    Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per quelli esistenti hanno l'obbligo di definire in base alle istruzioni relative della casa costruttrice , alla documentazione del progettista, la periodicità del controllo dell'impianto e di informare tramite modulo dedicato DFM e controfirmato dall'utente lo stesso indicando le singole operazioni da effettuare e la frequenza.
    Tale dichiarazione "DFM"deve essere allegata al libretto d'impianto in modo permanente e trasmesso all'organo di controllo competente

    Entro 30 gg dall'esecuzione del Controllo di Efficienza Energetica, effettuato secondo le cadenze stabilite (ALL 3 della Legge Regionale n: 19/2015) o al massimo nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista nell’allegato stesso il manutentore o il terzo responsabile deve inoltrare una copia del rapporto RCEE al CENTRO ECOLOGIA Provincia Autorità Competente, completa di Bollino Verde , una copia viene consegnata al responsabile dell'impianto allegandola al libretto d'impianto , una terza viene archiviata c/o la sua sede.

  • ULTERIORI OBBLIGHI DEL MANUTENTORE

    Per gli impianti alimentati a gas, (metano e Gpl) aventi potenza nominale compresa tra 10 e 100 KW , soggetti a manutenzione periodica con frequenza uguale o inferiore a 2 anni , è previsto l'invio del Modello di Avvenuta Manutenzione (DAM) a metà della cadenza prevista per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) e comunque entro 30 gg dall'intervento utilizzando la modulistica prevista dalla norma Regionale, a mezzo:

    • Raccomandata al “Centro di Ecologia e Climatologia – Osservatorio Geofisico Sperimentale Viale Indipendenza 180 62100 Macerata”
    • Consegna a mano presso la sede del Centro di Ecologia
    • A mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo centrodiecologia@pec.it
  • Il DECRETO REGIONALE 108/EFR del 01/10/2015

    Il DECRETO REGIONALE 108/EFR del 01/10/2015 stabilisce inoltre:

    • che per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM) di cui all’art. 4 della L. R. 19/2015, che siano stati oggetto di manutenzione nel periodo compreso tra il1° gennaio e il 30 settembre 2015, possano essere inviati al soggetto esecutore, in luogo della DAM, anche gli Allegati G ed F di cui al D. Lgs. 192/2005;
    • che, per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM), che saranno oggetto di manutenzione a partire dal 1° ottobre 2015, possa essere utilizzata ed inviataal soggetto esecutore esclusivamente la DAM di cui all’art. 4 della L. R. 19/2015, e non più anche gli Allegati G ed F di cui al D. Lgs. 192/2005;
    • prorogare al 31/12/2015 il termine previsto dal DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 per l’invio al soggetto esecutore della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM), come eventualmente sostituita dagli Allegati G ed F secondo quanto sopra detto, per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio della stessa, che siano stati oggetto di manutenzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2015;
    • stabilire, in deroga al termine fissato dall’art. 4 comma 4 della L. R. 19/2015, che per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” che siano stati o saranno oggetto di manutenzione nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 2015, il relativo modello DAM, come eventualmente sostituito dagli Allegati G ed F secondo quanto sopra detto, sia parimenti inviato al soggetto esecutore entro il 31 /12/2015.

    PROROGA INVIO DAM : L’invio dei DAM è stato prorogato dalla Regione Marche a tutto il 30 giugno 2016

  • ACQUISTO Bollini Verdi


    Per l’acquisto dei Bollini Verdi è richiesta la prenotazione dei Bollini Verdi che si intendono acquistare presso il Centro di Ecologia e Climatologia per e-mail all’indirizzo: impiantitermici@geofisico.it oppure via fax al numero: 0733 279121, specificandone le quantità per Ente competente per territorio (Comune di Civitanova Marche, Comune di Macerata) ed aspettando la ns. conferma della disponibilità.

    • COME ACQUISTARE I BOLLINI VERDI:
      • recandosi PERSONALMENTE PRESSO IL C.E.C. - Ufficio Impianti Termici - Viale Indipendenza, 180 - 62100 MACERATA.
        Per i Bollini relativi al Comune di Macerata ed al Comune di Civitanova
        Si accettano pagamenti tramite CONTANTI o ASSEGNO (vanno effettuati assegni separati per ogni Ente competente territoriale: Comune di Civitanova Marche, Comune di Macerata);

      • seguendo la PROCEDURA DI ACQUISTO BOLLINI VERDI ON-LINE
        1. PRENOTAZIONE dei Bollini Verdi che si intendono acquistare per e-mail all’indirizzo: impiantitermici@geofisico.it oppure via fax al numero: 0733 279121, specificando il numero dei Bollini richiesti per ogni Ente competente per territorio (Comune di Civitanova Marche, Comune di Macerata), l’indirizzo a cui devono essere recapitati e l’intestazione della fattura di acquisto;
        2. ATTENDERE conferma della disponibilità.
      • Modalità di Pagamento
        1. Per i Comuni di Macerata e di Civitanova Marche il PAGAMENTO deve essere fatto a mezzo BONIFICO BANCARIO, aumentando l’importo dovuto per i Bollini di un “contributo spese di spedizione” di € 10,00, sul conto intestato al Centro di Ecologia e Climatologia Osservatorio Geofisico Sperimentale S.C.aR.L. presso
          UBI BANCA sede di Macerata viale Don Bosco
          Codice IBAN: IT 95 P 03111 13474 0000000 14434
          Causale: ACQUISTO BOLLINI VERDI (specificare) COMUNE DI MACERATA - COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
        2. TRASMISSIONE del documento attestante l’avvenuto bonifico per fax o e-mail.

    Il Centro provvederà tempestivamente ad inviare i Bollini richiesti a mezzo posta assicurata all’indirizzo indicato all’atto della prenotazione, corredati di regolare fattura.


… Riferimenti Normativi
  • Europea

    • DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia
    • DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 19 maggio 2010 , sulla prestazione energetica nell’edilizia
    • DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 25 ottobre 2012 , sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
  • Nazionale

    • DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica.
    • DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
    • DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU n.165 del 18-7-2014).
    • DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
    • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
    • LEGGE 3 agosto 2013 , n. 90 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
    • Ministero dello Sviluppo Economico - FAQ: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
  • Regionale

    • DDPF n. 148/EFR del 29/12/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas ed Idrocarburi - Oggetto: L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. Proroga al 30/06/2016 termine invio Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 – 31/05/2016.
    • DDPF n. 108/EFR DEL 01/10/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas ed Idrocarburi - Oggetto: L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”. Proroga al 31/12/2015 termine invio Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 - 30/11/2015
    • DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas ed Idrocarburi – Oggetto: Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici – Approvazione modelli
    • DELIBERA DI GIUNTA n. 1837 del 15/12/2008 – Oggetto: Criteri per l´attuazione della LR n. 9/2008 per il controllo degli impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Marche
    • LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 9 - Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici
    • LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici

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